Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi in materia di associazioni professionali riconosciute).

      1. Nell'attuazione della delega ai sensi dell'articolo 1, il Governo individua gli interessi generali in base ai quali possono essere riconosciute le associazioni di esercenti le professioni intellettuali, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti e di favorire la selezione qualitativa

 

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e la tutela dell'utenza, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) garantire la libertà di costituire associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea, con il limite che, nel caso di attività riservate, possono farne parte solo gli iscritti al relativo ordine, albo o collegio;

          b) stabilire che la partecipazione all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;

          c) prevedere l'iscrizione in apposito registro delle associazioni tra professionisti che sono in possesso dei seguenti requisiti: ampia diffusione sul territorio; svolgimento di attività che possono incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per il loro radicamento nel tessuto socio-economico, comportano l'esigenza di tutelare gli utenti; prevedere che il registro sia distinto in due sezioni, una tenuta dal Ministero della giustizia e l'altra, per le materie di sua esclusiva competenza, dal Ministero della salute, e che l'iscrizione sia disposta dal Ministero competente per ciascuna sezione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e gli ordini eventualmente interessati;

          d) prevedere, ai fini della registrazione, che le associazioni siano state costituite da almeno quattro anni, che le stesse siano attive su tutto il territorio nazionale e che i relativi statuti e clausole associative garantiscano: la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; la dialettica democratica tra gli associati; l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione;

 

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l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione e, in particolare, i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di professionalità per gli iscritti e l'effettiva applicazione del codice etico;

          e) prevedere che soltanto le associazioni registrate possano rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale e tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, con esclusione delle attività riservate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti o riscontrati o comunque in possesso dell'associazione;

          f) prevedere che i decreti legislativi siano redatti in modo tale da escludere incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini e alle associazioni di professionisti;

          g) prevedere le modalità di tenuta del registro e delle sue sezioni da parte del Ministro della giustizia e da parte del Ministro della salute, il controllo sul costante possesso dei requisiti stabiliti dal presente comma a pena di cancellazione e la conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati ai sensi della lettera e).